Il subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non costituisce una nuova assegnazione, ma la prosecuzione del rapporto già instaurato con l’originario assegnatario. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 20 luglio 2021, n. 20761, quando, alla morte dell’assegnatario o all’uscita dal nucleo familiare, un altro componente chieda di proseguire nel rapporto.
La distinzione è sostanziale. Nella fase dell’assegnazione l’amministrazione esercita un potere pubblico: verifica i requisiti, forma le graduatorie e individua l’assegnatario. Nel subentro, invece, il rapporto è già costituito e l’amministrazione non sceglie tra più aspiranti, ma deve solo accertare se ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Nel Lazio la disciplina è dettata dall’art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, che consente il subentro agli altri componenti del nucleo familiare originario o successivamente ampliato. Non è quindi sufficiente la mera occupazione dell’alloggio: occorre appartenere al nucleo familiare rilevante ai sensi della legge e possedere gli ulteriori requisiti richiesti.
Da qui discende la qualificazione della posizione giuridica. Se i presupposti sussistono, il subentro non dipende da una valutazione discrezionale dell’amministrazione, e chi lo richiede è titolare di un diritto soggettivo, non di un interesse legittimo. Ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, che accerta direttamente la sussistenza dei requisiti, mentre le controversie sulla fase originaria di assegnazione, in cui si esercita un potere amministrativo, possono coinvolgere posizioni di interesse legittimo.
La Corte si occupa anche dell’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di subentro. Esclude che possa operare il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990, perché il diritto al subentro deriva direttamente dalla legge e non dal decorso del tempo. Il silenzio non determina quindi il riconoscimento del subentro, ma non impedisce all’interessato di adire il giudice ordinario per ottenere l’accertamento del proprio diritto.
Per la stessa ragione, l’eventuale provvedimento con cui l’ente riconosce il subentro ha natura meramente ricognitiva: non costituisce un nuovo diritto, ma prende atto della sussistenza delle condizioni legali. Allo stesso modo, la mancanza di un nuovo provvedimento di assegnazione non rende di per sé privo di titolo il familiare che continui ad occupare l’alloggio dopo il venir meno dell’assegnatario. Occorre verificare in concreto la sua posizione nel nucleo familiare e il possesso dei requisiti. Resta ferma, infine, la necessità che permangano le condizioni previste dalla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica e che non ricorrano cause di decadenza dall’assegnazione.
In sintesi: il subentro è prosecuzione del rapporto già costituito, spetta per legge a chi ne possiede i presupposti, non può formarsi per silenzio-assenso e, in caso di controversia, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 luglio 2021, n. 20761.
