Il rientro nel nucleo familiare negli alloggi ERP può diventare decisivo quando, in seguito, si pone la questione del subentro nell’assegnazione. Il caso tipico è quello di chi faceva parte del nucleo originario dell’assegnatario, se ne è allontanato e, anni dopo, è tornato a vivere nell’alloggio.
Con la sentenza n. 549 dell’11 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che la precedente appartenenza al nucleo non rende irrilevante la successiva fuoriuscita. Nel caso esaminato, il figlio dell’assegnatario, componente del nucleo originario, se ne era allontanato dopo il matrimonio trasferendo altrove la residenza. Era poi tornato nell’alloggio prima della morte del padre.
La Corte si discosta così parzialmente da un proprio precedente (Cass., ord. 26 ottobre 2017, n. 25411), nella parte in cui affermava che i componenti del nucleo originario conservano il diritto al subentro anche se al momento del decesso non convivono più con l’assegnatario. Per la sentenza del 2023, invece, l’appartenenza al nucleo non si acquisisce una volta per tutte. È un presupposto che deve permanere per tutta la durata del rapporto, come gli altri requisiti dell’assegnazione. Viene meno quando il componente lascia stabilmente il nucleo, e a questo fine basta di per sé il trasferimento della residenza altrove.
Ne deriva che chi torna nell’alloggio non può far valere la sua originaria appartenenza al nucleo. Il ritorno è un fatto giuridico nuovo: va qualificato come “rientro”, e quindi come ampliamento del nucleo ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. e), della legge regionale Lazio n. 12 del 1999. Si applica perciò il comma 5 dello stesso articolo (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche del 2016 e del 2020), che impone di comunicare immediatamente l’ingresso all’ente gestore perché possa verificare che non vi siano cause di decadenza. Non è un adempimento formale. Se la legge priva di effetti ai fini del subentro l’ampliamento comunicato in modo non veritiero, a maggior ragione ne priva quello non comunicato affatto.
Nel caso concreto la Cassazione ha inoltre lasciato ferme le valutazioni dei giudici di merito su due punti. Il semplice cambio di residenza anagrafica non equivale alla comunicazione richiesta dalla normativa ERP e non basta, da solo, a provare la stabile convivenza. La comunicazione, inoltre, deve provenire dall’assegnatario, e quindi deve essere fatta prima della sua morte.
In concreto, nei procedimenti di subentro non basta accertare che l’interessato facesse parte del nucleo originario. Occorre ricostruire l’intera vicenda: se vi sia stata un’effettiva fuoriuscita, quando sia avvenuto il rientro, se sia stato stabile e, soprattutto, se l’assegnatario lo abbia comunicato all’ente gestore. Il diritto al subentro dipende da questa sequenza di fatti, più che dal solo legame familiare.
