La sentenza n. 6608/2025 della Corte d’Appello di Roma, Sezione per i minorenni, assume particolare interesse anche per il nostro Studio, che ha seguito il padre della minore nel complesso contenzioso sviluppatosi tra Italia e Stati Uniti.
La vicenda ha attraversato diversi procedimenti: quello relativo al rimpatrio della minore ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 e quello, distinto, riguardante la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. Proprio il rapporto tra questi due giudizi costituisce il profilo più rilevante della pronuncia.
L’originario ordine di rimpatrio negli Stati Uniti, emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma, era stato infatti annullato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32526/2023. Il successivo giudizio di rinvio si era concluso con il rigetto della domanda di rimpatrio. Ciò nonostante, la Corte d’Appello ha confermato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, ritenendo tuttora sussistenti le condizioni previste dagli artt. 330 e 332 c.c.
La decisione muove da un principio corretto e ormai consolidato: il procedimento previsto dalla Convenzione dell’Aja non coincide con il giudizio sulla responsabilità genitoriale. Il primo ha una funzione essenzialmente ripristinatoria e mira a verificare se il trasferimento o il trattenimento del minore siano illeciti e se ricorrano le condizioni che impongono o impediscono il rientro; il secondo riguarda invece l’idoneità del genitore ad esercitare la responsabilità nell’interesse del figlio.
È una distinzione già chiaramente delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 231/2001 e successivamente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità: il giudizio sulla sottrazione non può trasformarsi in un giudizio sull’affidamento e deve mantenere un oggetto autonomo. Al tempo stesso, la giurisprudenza più recente, tra cui Cass. n. 31470/2023 e Cass. n. 12035/2025, ha progressivamente valorizzato il superiore interesse del minore quale criterio sostanziale di interpretazione dell’intero sistema.
La Corte d’Appello applica questa distinzione in maniera particolarmente netta. Il fatto che il rimpatrio non sia stato disposto non implica infatti che debbano automaticamente venir meno le ragioni della decadenza. La Cassazione n. 32526/2023 aveva valutato la vicenda con riferimento ai presupposti della Convenzione dell’Aja, mentre nel giudizio ex artt. 330 e 332 c.c. occorre verificare se la condotta attuale del genitore continui a determinare un grave pregiudizio per il minore.
È significativo, sotto questo profilo, che la Corte escluda qualsiasi natura sanzionatoria della decadenza. La misura non serve a punire il genitore per avere disatteso un provvedimento giudiziario, ma esclusivamente a proteggere il minore. Per questa ragione viene respinto anche il richiamo allo stato di necessità ex art. 2045 c.c.: nei procedimenti de potestate non viene in rilievo la colpevolezza del genitore, ma l’esistenza di una situazione concretamente pregiudizievole per il figlio.
Il centro della decisione si sposta così dall’originario trasferimento della bambina alla condotta successivamente mantenuta dalla madre: l’irreperibilità protratta per oltre due anni, l’interruzione totale dei rapporti con il padre e l’impossibilità per le autorità giudiziarie di conoscere le effettive condizioni di vita della minore.
La bigenitorialità viene quindi correttamente considerata non come una prerogativa del genitore escluso, ma come un diritto della minore. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza della Cassazione secondo cui essa consiste nella presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli relazioni affettive stabili con entrambi e una loro cooperazione nell’assistenza, nell’educazione e nell’istruzione.
La stessa evoluzione emerge anche sul versante penale. Cass. pen., sez. VI, n. 16457/2026 ha progressivamente spostato il baricentro dei reati di sottrazione dalla tutela della potestà del genitore alla protezione diretta del minore; analogamente, la Corte costituzionale n. 71/2024, con riferimento all’art. 574-bis c.p., ha valorizzato l’interesse del minore alla continuità del proprio ambiente di vita e all’effettività delle relazioni genitoriali. Si delinea così un quadro unitario nel quale il minore non costituisce più l’oggetto di una contrapposizione tra posizioni genitoriali, ma il titolare autonomo dell’interesse protetto.
Resta, tuttavia, un passaggio della sentenza che merita particolare attenzione. La Corte ricorda correttamente che la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce un’extrema ratio e richiama Cass. n. 12237/2023, secondo cui il giudice deve compiere una valutazione rigorosa del pregiudizio e formulare anche una prognosi sull’effettiva possibilità di recupero delle competenze genitoriali.
Successivamente, però, la motivazione sembra ritenere il pregiudizio quasi necessariamente insito nella protratta sottrazione della minore alla relazione con il padre. Il punto richiede una certa cautela: la bigenitorialità rappresenta certamente un interesse primario del figlio, ma non dovrebbe trasformarsi in una presunzione astratta di danno. Nei procedimenti de potestate il pregiudizio deve sempre essere valutato concretamente e con riferimento alla situazione individuale del minore.
Nel caso esaminato, tuttavia, la conferma della misura trova un fondamento ulteriore e particolarmente rilevante: la prolungata irreperibilità impedisce ancora oggi al giudice di verificare dove e come viva la bambina, quali siano le sue condizioni sanitarie, educative e relazionali e quale sia, in concreto, il suo contesto di crescita.
È probabilmente questo il passaggio più significativo della decisione. L’annullamento dell’ordine di rimpatrio non legittima qualsiasi comportamento successivo del genitore, così come l’eventuale illegittimità del trasferimento non determina automaticamente l’inidoneità genitoriale. I diversi procedimenti mantengono presupposti e finalità proprie, ma convergono su un punto: il parametro decisivo rimane il superiore interesse del minore, valutato nella sua concreta dimensione personale, familiare e relazionale.
La sentenza della Corte d’Appello di Roma costituisce dunque un ulteriore tassello di un orientamento che tende a spostare definitivamente l’attenzione dai diritti contrapposti dei genitori alla posizione autonoma del figlio: non più oggetto della controversia familiare, ma soggetto titolare dell’interesse primario che l’intero sistema è chiamato a proteggere.
