di Giuseppe Libutti e Michele Trotta

La progressiva digitalizzazione delle procedure di gara, confermata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), ha reso le piattaforme telematiche uno snodo essenziale del ciclo di vita dell’appalto. Tuttavia, l’affidamento esclusivo a strumenti informatici espone le procedure a un rischio non trascurabile che può inficiare la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica: il malfunzionamento della piattaforma, soprattutto nelle fasi decisive di caricamento delle offerte.

Su questo tema molto sentito da numerosi operatori è intervenuta l’ANAC con numerosi pareri, non da ultimo, il parere di precontenzioso n. 506 del 17 dicembre 2025, che offre indicazioni di particolare rilievo sistematico e operativo.

Il caso: quando il portale non funziona (e l’offerta resta fuori)

La vicenda esaminata dall’Autorità trae origine da una procedura aperta in cui un operatore economico non è riuscito a caricare l’offerta entro il termine di scadenza a causa di un blocco della piattaforma telematica, verificatosi nelle ultime ore utili prima della scadenza del termine.

Nonostante la documentazione fosse già pronta, il problema fosse stato tempestivamente segnalato all’help desk e il malfunzionamento fosse stato riconosciuto nelle prima ore del giorno di scadenza, la stazione appaltante ha negato la proroga o la riapertura dei termini, ritenendo che dopo un malfunzionamento iniziale nell’ultima ora il portale era tornato funzionante e deducendo in ogni caso non sufficientemente provata la persistenza del disservizio. La decisione dell’Amministrazione si è basata, in sostanza, su un richiamo all’onere di diligenza dell’operatore economico sul presupposto che questi non avrebbe dovuto attendere l’ultimo giorno per il caricamento della domanda di partecipazione. Ciò, a dire della Stazione Appaltante, sarebbe peraltro dimostrato dal fatto che altri operatori erano riusciti a caricare la domanda di partecipazione entro la scadenza fissata dal bando.

Il quadro normativo: digitalizzazione sì, ma senza sacrificare la concorrenza

L’ANAC ricostruisce il quadro normativo facendo leva su due disposizioni centrali del Codice:

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma, prevedendo la sospensione o la proroga dei termini in misura proporzionata;
  • art. 92, comma 2, lett. c), che collega espressamente tali ipotesi alla proroga dei termini di gara.

Queste norme non configurano una mera facoltà organizzativa, ma esprimono un dovere funzionale alla massima partecipazione, coerente con i principi di concorrenza, par condicio e risultato.

Il principio affermato da ANAC: la piattaforma non può diventare una barriera

Il passaggio centrale del parere è particolarmente netto e richiama anche una copiosa giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato:

quando il malfunzionamento della piattaforma è idoneo a impedire la corretta presentazione dell’offerta, la stazione appaltante è tenuta a valutare seriamente la sospensione o la proroga dei termini.

Secondo ANAC il numero di offerte presentate da altri operatori non è decisivo per escludere il disservizio non potendosi ammettere che l’operatore economico sia penalizzato nonostante abbia segnalato tempestivamente il problema e abbia perciò dimostrato un comportamento diligente. In altre parole l’Ente ha sottolineato come la digitalizzazione non può tradursi in una compressione del diritto di partecipazione, pena la violazione dei principi fondamentali del Codice degli appalti. 

Particolarmente significativo è il richiamo al Bando-tipo ANAC, che consente la proroga anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore, non sia possibile individuare con certezza la causa tecnica del malfunzionamento.

 

Un messaggio chiaro per le stazioni appaltanti

Il parere n. 506/2025 lancia un messaggio chiaro:
la gestione dei malfunzionamenti delle piattaforme non può essere meramente difensiva o formalistica.

Le stazioni appaltanti sono chiamate ad adottare un approccio sostanziale, documentare adeguatamente le verifiche svolte e privilegiare soluzioni che preservino la concorrenza, anche a costo di riaprire i termini.

La proroga non è un’eccezione patologica, ma uno strumento fisiologico di riequilibrio quando l’infrastruttura digitale non regge il carico della procedura.

Conclusione

Il parere ANAC n. 506/2025 si inserisce in una linea interpretativa ormai consolidata:
la piattaforma telematica è un mezzo, non un fine.

Quando il mezzo fallisce, non può essere l’operatore economico a pagarne le conseguenze. In un sistema di appalti integralmente digitalizzato, la vera sfida non è solo tecnologica, ma giuridica e organizzativa: garantire che l’innovazione sia sempre al servizio della partecipazione e del risultato, e mai il contrario.