LINEE GUIDA 2017 PER LA REDAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI IN MANIERA CHIARA E SINTETICA

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DI SEGUITO LE LINEE GUIDA 2017 PER LA REDAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI IN MANIERA CHIARA E SINTETICA REDATTE DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

PREMESSE

LINEE GUIDA Le linee-guida propongono regole uniformi sulla redazione degli atti processuali civili, di parte e del giudice, alle rappresentanze istituzionali, ordinistiche ed associative degli Avvocati e dei Magistrati e a tutti gli Uffici giudiziari italiani. Il mancato rispetto delle linee-guida non è motivo di inammissibilità e/o di improcedibilità dell’atto.

CHIAREZZA La chiarezza degli atti processuali, di parte e del giudice, attiene all’agevole comprensione del testo, che deve seguire un lineare ordine argomentativo, evitando ripetizioni, espressioni gergali, termini desueti, periodi e frasi lunghe, punteggiatura approssimativa, forme verbali passive. E’ preferibile impiegare nessi di coordinazione, anziché di dipendenza, fra due o più proposizioni.

SINTETICITA’ La sinteticità degli atti, di parte e del giudice, è un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell’atto chiamato ad esaminarle.

PRINCIPI 1.- CONTENUTO DEGLI ATTI. Segue uno schema logico ed è formulato in paragrafi distinti. L’esposizione dei fatti segue un criterio cronologico.

2.- PROSPETTO DI SINTESI. E’ raccomandato per gli atti complessi e svolge la funzione di orientamento e comprensione del testo.

3.- ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO. L’indice degli argomenti e la numerazione delle pagine sono elementi indispensabili dell’atto. La denominazione degli allegati abbinata alla loro numerazione ne favorisce l’immediato reperimento.

4.- COLLEGAMENTI IPERTESTUALI. Consentono la navigazione dell’atto fra le sue varie parti ed il collegamento diretto con risorse esterne, depositate nel rispetto delle preclusioni processuali, quali atti precedenti, documenti, immagini, filmati.

5.- CARATTERI GRAFICI, CORPO E STILE. Si adottano i criteri di cui allo schema del Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria in data 17.12.2015.

6.- RICHIAMI A DOTTRINA E GIURISPRUDENZA. Sono inseriti in nota, con allegazione o riferimenti per il loro reperimento. Per la giurisprudenza di legittimità edita è sufficiente l’indicazione del numero e dell’anno del provvedimento.

7.- VERBALIZZAZIONE DELLE UDIENZE. La predisposizione di contenuti standard dei verbali e l’utilizzo di opportuni accorgimenti (es. un doppio monitor ove disponibile) consentono alle parti e ai testi di verificare in tempo reale il verbale. La discussione tra le parti ed il giudice verbalizzata in udienza è essenziale ai fini della concentrazione del processo.

8.- CONTENUTO DELLE MEMORIE EX ART. 183, COMMA SESTO, C.P.C. Il deposito delle memorie, ed in particolare di quelle di cui al n. 1, deve essere giustificato dal rispetto dei criteri di cui alla norma e/o per rispondere ai chiarimenti richiesti dal giudice e/o per illustrare le difese sulle questioni rilevate d’ufficio.

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9.- PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI. Avviene in udienza; il giudice può consentire il deposito, con modalità telematica, del foglio di precisazione delle conclusioni.

10.- PROVVEDIMENTI DECISORI DEL GIUDICE. Seguono lo schema degli atti di parte e il dispositivo risponde a principi di liquidità ed eseguibilità.

11.- LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. E’ contenuta in apposito punto della motivazione, sulla base di quanto indicato dai difensori negli atti conclusivi o nella nota spese, anche tenendo conto della sinteticità e chiarezza degli atti.

12.- ATTI E PROVVEDIMENTI IN APPELLO. Seguono le medesime regole dei punti precedenti. Sono riportati i passaggi processuali e le circostanze del giudizio di primo grado rilevanti ai fini dell’appello. Nell’intestazione dell’atto di appello è espressamente indicata l’eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, che viene trattata in apposito paragrafo, sia quanto al fumus sia quanto al periculum.