Una precedente assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al coniuge non può impedire automaticamente all’altro, una volta intervenuta la separazione e costituito un autonomo nucleo familiare, di ottenere l’assegnazione o la regolarizzazione di un diverso alloggio popolare. È questo il principio ribadito dal TAR Lazio in una recente sentenza che ha annullato il provvedimento con cui Roma Capitale aveva respinto una domanda di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP.

Il caso nasce dal rigetto, da parte dell’Amministrazione, di una domanda ritenuta ostacolata da una precedente assegnazione di un alloggio pubblico. La ricorrente, però, non era mai stata personalmente assegnataria di quell’alloggio: aveva soltanto fatto parte, in passato, del nucleo familiare dell’allora coniuge, che ne era il titolare. Nel frattempo, il rapporto coniugale era cessato e la separazione aveva portato alla formazione di due nuclei familiari distinti.

Il TAR ha chiarito che soltanto una precedente assegnazione in locazione, ovvero in proprietà, originaria o derivata, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici può considerarsi ostativa alla regolarizzazione, mentre non basta la semplice partecipazione, come componente, al nucleo familiare dell’effettivo assegnatario.

Il passaggio più importante della decisione riguarda proprio gli effetti che la separazione produce ai fini dell’edilizia residenziale pubblica. Quando valuta i requisiti per l’assegnazione di una casa popolare, l’Amministrazione non può limitarsi a ricostruire la storia familiare del richiedente attribuendogli automaticamente le vicende abitative del coniuge: deve verificare chi fosse davvero titolare della precedente assegnazione e, soprattutto, quale sia il nucleo familiare esistente al momento della nuova domanda. La separazione, sotto questo profilo, non è un dato meramente formale, perché determina la cessazione del precedente nucleo e la possibile costituzione di nuclei distinti, ciascuno con proprie condizioni economiche, sociali e abitative.

La distinzione tra essere stati assegnatari ed essere stati semplici componenti del nucleo dell’assegnatario è tutt’altro che sottile, perché l’accesso all’edilizia residenziale pubblica è legato alla situazione concreta della persona e del suo attuale nucleo familiare. Essere stati, magari molti anni prima, parte della famiglia di chi aveva ottenuto un alloggio pubblico non equivale ad averlo ottenuto personalmente: sono situazioni giuridicamente differenti, e proprio la sovrapposizione tra le due aveva condotto l’Amministrazione, in questo caso, ad adottare un provvedimento illegittimo.

La decisione assume un rilievo particolare nelle situazioni di separazione o divorzio, che sono più comuni di quanto si pensi: non è raro che una persona abbia vissuto per anni in un alloggio ERP solo in quanto coniuge o familiare dell’assegnatario, per poi trovarsi, dopo la fine del rapporto, in una condizione abitativa completamente diversa. Attribuirle gli effetti di quella precedente assegnazione significherebbe considerarla per sempre parte di un nucleo che, giuridicamente e materialmente, non esiste più, con una conseguenza paradossale: proprio chi, a causa della separazione, si trova in una nuova situazione di disagio abitativo rischierebbe di essere escluso dall’accesso alla casa pubblica per un beneficio che non gli è mai stato personalmente riconosciuto.

La sentenza del TAR Lazio conferma così che anche nell’edilizia residenziale pubblica la situazione personale e familiare non può restare cristallizzata nel passato. L’Amministrazione deve guardare alla realtà attuale del richiedente e riconoscere l’autonomia del nuovo nucleo formatosi dopo la separazione: un principio importante per garantire che l’accesso alla casa pubblica resti legato alle reali condizioni abitative e sociali delle persone, e non venga negato sulla base di vicende appartenenti ormai a un nucleo familiare diverso e ormai cessato.