Responsabilità civile per medico e dentista. La Commissione Sanità cancella la colpa lieve e modifica la responsabilità colposa

  • Home
  • Attualità
  • Responsabilità civile per medico e dentista. La Commissione Sanità cancella la colpa lieve e modifica la responsabilità colposa

TRATTO DA: ODONTOIATRIA33

slider-3-odontoiatria.jpgRiprende il Commissione Sanità del Senato il percorso Ddl Gelli, sulla responsabilità professionale sanitaria. Tra gli emendamenti approvati in commissione quello proposto dal Senatore Amedeo Bianco, past president FNOMCeO, che prevede una nuova formulazione per l’articolo 6.

“Se il testo dell’emendamento proposto dal Senatore Bianco non subirà modifiche durante la discussione in aula, viene abolita la colpa lieve prevista nel Ddl Balduzzi all’art.3 comma1”, spiega l’avv. Silvia Stefanelli esperto di diritto sanitario in Bologna.

“Nella Balduzzi -continua- si prevedeva l’inserimento nel codice penale dell’art. 590-ter, secondo il quale il medico che nello svolgimento della propria attività cagionasse ­a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita, rispondeva dei reati di cui agli artt. 589 e 590 solo in caso di colpa grave. La stessa era esclusa, salve le rilevanti specificità del caso concreto fossero rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

“Con la nuova formulazione -spiega l’avv. Stefanelli- viene abrogato l’esenzione della punibilità del medico per colpa lieve e si dispone che dopo l’art. 590-quinquies c.p. venga inserito il 590-sexies, il quale sancisce preliminarmente la responsabilità penale colposa del medico per morte o lesioni personali del paziente (punita con le pene previste dagli artt. 589 e 590 c.p.), escludendo la punibilità quando l’evento si sia verificato a causa di imperizia quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Stando alle cronache dei lavori in Commissione non sembrano aver subito modifiche le norme sull’obbligo di conciliazione che dovrà essere espresso da parte di chiunque intenda agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

“Il tentativo -spiega l’avv. Stefanelli- deve essere attivato prima dell’avvio di qualunque procedimento, attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito, costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento e la partecipazione all’accertamento è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione e per tutta la durata del procedimento”.

Altra conferma l’obbligo di assicurazione per aziende Ssn, strutture ed enti privati e liberi professionisti. Ad un successivo Decreto il compito di individuare i criteri, i requisiti e le garanzie per le polizze assicurative.

In caso di cessazione dell’attività professionale per qualunque causa “deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura”. Questa clausola dovrà essere estesa anche agli eredi e non sarà assoggettabile alla clausola di disdetta.

Quanto all’azione diretta, l’art. 12 sancisce che il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente “entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione”, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, la struttura o l’ente, l’esercente la professione sanitaria.

L’azione nei confronti dell’impresa di assicurazione, è soggetta al medesimo termine di prescrizione di quella nei confronti della struttura sanitario o del medico.