Il risarcimento derivante dall’inerzia della p.a. per la lesione del diritto alla salute.

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Con una recente ordinanza del 23.2.2023 n. 5668, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di risarcimento del danno causato dalla P.A. stabilendo la giurisdizione del giudice ordinario quando a fondamento della domanda vi sia un diritto fondamentale, nel caso di specie, il diritto alla salute.

La questione trae origine da un ricorso proposto dinanzi al Tribunale ordinario di Milano da un cittadino, con il quale questi ha convenuto in giudizio il Comune di Milano e la Regione Lombardia, affinché fossero condannati al risarcimento dei danni dai lui subiti in conseguenza del mancato rispetto dei limiti di inquinamento dell’aria indicati dal D. Lgs., 13 agosto 2010, n. 155 a tutela della salute umana.

Il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155, è stato emanato in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

A corroborare la domanda, il ricorrente esponeva che, nel corso del tempo è andato incontro ad una serie di patologie sorte a causa dell’esposizione prolungata all’inquinamento atmosferico esistente nel Comune di Milano, il quale raggiunge livelli ampiamente superiori rispetto a quelli consentiti dal decreto e dalla direttiva sopramenzionati.


Il Comune e la Regione avevano sollevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, eccezione accolta dal Tribunale adito, con ordinanza del 21 aprile 2021. In particolare, in motivazione il giudice osservava che la giurisdizione del giudice amministrativo deriverebbe dal fatto che l’attore aveva lamentato il mancato esercizio – da parte del Comune e della Regione – dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini contro l’inquinamento.


Il TAR Lombardia, assunta la causa, con ordinanza del 25 maggio 2022 sollevava conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. L’ordinanza in commento specificava, in particolare, che nel giudizio non era stata chiesta l’adozione di un provvedimento amministrativo, ma il risarcimento del danno derivato dalla condotta tenuta dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia.
Affermava che la costante giurisprudenza ha sempre riconosciuto che il diritto alla salute, ex art. 32 Cost., sussiste anche nei confronti della pubblica amministrazione, la quale non può affievolirlo né pregiudicarlo. Da ciò discenderebbe la giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte di Cassazione, si è espressa confermando tale orientamento.


In primo luogo, ha ricordato che: “E’ opportuno premettere che in materia di danno ambientale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 310, le controversie derivanti dall’impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale di cui al precedente art. 309, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell’ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale, restando invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da
soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall’art. 313, comma 7, stesso D. Lgs..

L’eventualità che l’attività nociva sia svolta in conformità a provvedimenti autorizzativi della P.A. non incide sul riparto di giurisdizione (atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l’effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi) ma esclusivamente sui poteri del giudice ordinario, il quale, nell’ipotesi in cui l’attività lesiva derivi da un comportamento materiale non conforme ai provvedimenti amministrativi che ne rendono possibile l’esercizio, provvederà a sanzionare, inibendola o riportandola a
conformità, l’attività rivelatasi nociva perchè non conforme alla regolazione amministrativa,
mentre, nell’ipotesi in cui risulti tale conformità, dovrà disapplicare la predetta regolazione
ed imporre la cessazione o l’adeguamento dell’attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose (ordinanza 23 aprile 2020, n. 8092; ordinanza Cass. SS.UU. del 23.02.2023, n. 5668).


L’inerzia della p.a. è, dunque, idonea a compromettere il diritto alla salute del privato; pertanto, il privato non soltanto può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno, ma può anche ottenere un facere, in quanto la domanda del cittadino non investe atti autoritativi della p.a. ma un’attività soggetta al principio del neminem leadere. Sul punto, analogamente, nell’ordinanza del 12 ottobre 2020, n. 21993, la Corte di
Cassazione aveva stabilito la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie inmateria di immissioni acustiche intollerabili (richiamando precedenti pronunzie: Cass. 12.07.2016, n. 14180; Cass. 31.01.2018, n. 2338). In questa circostanza aveva affermato che “l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed
atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere” (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 12.10.2020, n. 21993).

Alla luce della giurisprudenza sopraesposta si può concludere che, nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute “non vale il richiamo alla posizione di preminenza della funzione pubblica dell’amministrazione, la quale è priva di qualunque potere di affievolimento di un diritto soggettivo valutato come fondamentale e assoluto dall’ordinamento. E’ pertanto devoluta al giudice
ordinario la domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei danni alla salute”. (Cass. SS. UU. 8.11.2006, n. 23735).

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