L’azione collettiva in attuazione della Costituzione

L’azione collettiva è una tipologia di procedimento legale promossa da uno o più
soggetti, i quali, essendo titolari di diritti individuali omogenei, possono avviare
un’iniziativa in proprio o dando mandato ad un’associazione di tutela dei diritti.
In Italia, l’azione è stata introdotta a tutela dei consumatori, nel Codice del consumo,
con la legge 24.12.2007, n. 244. Successivamente, l’art. 49 della legge 23 luglio 2009 n.
99, modificando il codice del consumo (d. lgs 6 settembre 2005, n. 206) ha esteso la
possibilità di esperire l’azione anche ai consumatori individuali (non più, dunque, soltanto
alle associazioni dei consumatori).
Tra le critiche mosse nei confronti dell’introduzione dell’azione di classe disciplinata dall’art.
140 bis del Codice del consumo, vi era la possibile elevata onerosità dell’azione, anche con
particolare riferimento ai costi della pubblicità dell’ordinanza di ammissibilità.
Alla class action sopramenzionata (c.d. class action di diritto privato) nel nostro
ordinamento è stata introdotta, con il d.lgs. 20 dicembre 2009 n. 198, anche l’azione
collettiva per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi (c.d.
class action di diritto pubblico).
Quest’ultima può essere esperita contro una pubblica amministrazione o un concessionario
di pubblico servizio qualora si concretizzi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri
interessi in conseguenza della inerzia o della illegittima condotta dell’ente. Nello specifico
l’azione in commento trova applicazione in caso di violazione dei termini o della mancata
emanazione entro il termine di legge o fissato da un regolamento di atti amministrativi
generali obbligatori e non aventi contenuto normativo, nonché della violazione degli
obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero della violazione di standard qualitativi ed
economici.
Con la legge 12 aprile 2019, n. 31 è stata introdotta la nuova azione di classe
c.d. generalista, nel Codice di procedura civile, ed è entrata in vigore il 19 maggio 2021.

Il nuovo processo collettivo è allocato nel Libro IV, Titolo VIII-bis del c.p.c. (dall’art
840 bis all’art. 840 sexiesdecies); e prevede due strumenti di tutela: l’azione risarcitoria
di classe e l’azione inibitoria. La nuova azione collettiva è generalizzata, in quanto
non è limitata soltanto alla tutela dei diritti dei consumatori, ma può essere esperita, ad
esempio, anche dai lavoratori, dai cittadini che lamentino un danno ambientale, dalle
imprese, ecc.
Fondamentale è, per esperire l’azione collettiva, essere titolari di diritti omogenei, tanto
che tale condizione è posta a pena di inammissibilità della domanda. È, infatti,
l’omogeneità dei diritti che consente di poter procedere con un’unica azione, permettendo
ai singoli soggetti di aggregarsi ed avere più forza. Si comprende come questo tipo di
azione legale sia stato definito, dalla dottrina (Ferruccio Auletta 1 ) una “tutela

differenziata”: “tale cioè da dare azione a chi ne avrebbe già la naturale titolarità, e però
più nominalmente che effettivamente” 2 .
“Nominalmente” proprio perché il soggetto non avrebbe la forza – o, perlomeno, non la
stessa – di esperire l’azione individuale, per questo è stato affermato che l’azione
collettiva concretizza l’art. 3 comma 2 Cost., nella misura in cui consente di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale in quanto consente di esperire
un’iniziativa giudiziale a tutela di interessi diffusi che gli individui, soli, non avrebbero forza
sufficiente per esperirla.
Inoltre, si può affermare che l’azione collettiva è un collettore sociale che rende effettivo
l’articolo 24 Cost., assolvendo, in tal senso, ad una vera e propria funzione sociale, così
come delineata da Andrea Proto Pisani 3 :
“Avendo l’art. 3, co.2. Cost. Affermato il carattere sostanziale e non formale delle libertà
garantite dalla Costituzione- la tutela giurisdizionale dell’art. 24 o è effettiva o non lo è”.
Continua dunque affermando: “O la tutela giurisdizionale è rapida o altrimenti il processo
si risolve in un sostanziale diniego di giustizia, non assolve alla funzione assegnatagli
dall’art. 24 Cost”.
In conclusione quanto concretizza l’uguaglianza sostanziale, la class action generalizzata
assolve ad un vero e proprio “dovere della Repubblica”.

1 F. Auletta, Le Nuove Leggi Civili Commentate, n. 6, 1 novembre 2022, p. 1670. Commento alla normativa

Richiedi una consulenza:

Errore: Modulo di contatto non trovato.