Come sciogliere una società. I chiarimenti del tribunale

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studio legale libutti trotta

Con una recente ordinanza il Tribunale di Milano, Sez. spec. In materia di imprese, si è pronunciato in materia di scioglimento della società, trovando l’occasione per chiarire alcuni profili processuali e di merito di un procedimento complesso come quello propedeutico all’avvio della liquidazione di una società, in gran parte regolato dagli artt. 2484, 2485 e 2487 c.c..

Nel caso di specie, il Tribunale era stato adito con ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale il socio al 50% di una società aveva, per quanto d’interesse, chiesto la cancellazione dello stato di scioglimento dal Registro delle Imprese, lamentando l’assenza dei presupposti per la sua iscrizione e la nullità della delibera assembleare che ne aveva accertato – a dire del ricorrente – la causa di scioglimento. 


Con una recente ordinanza il Tribunale di Milano materia

Chiarito che il rimedio tipico volto ad accertare la irregolarità delle iscrizioni effettuate dall’ufficio del Registro delle Imprese è il ricorso al Giudice del Registro ex art. 2191 c.c. con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., il Giudice adito si è concentrato sulla domanda di declaratoria di nullità della delibera assembleare impugnata. 

Al riguardo è stato osservato che le cause di scioglimento di una società sono elencate dall’art. 2484 c.c. e sono in particolare “1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter; 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473; 6) per deliberazione dell’assemblea; 7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. 7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata”.


Sciogliemento delle società: la disciplina è chiara

La disciplina è chiara nel sancire che al verificarsi di una delle suddette cause è onere degli amministratori ai sensi dell’art. 2845 comma I c.c. accertare la causa di scioglimento e convocare l’Assemblea dei soci per darne informazione e affinché questa provveda agli adempimenti conseguenti: la messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori. 

L’ordinanza in commento ha pertanto chiarito che non è compito dell’Assemblea dei soci quello di accertare l’esistenza di una causa di scioglimento della società, di conseguenza “tutti i prospettati motivi di nullità e invalidità esposti in ricorso e riferiti alla delibera assembleare (che non c’è stata) sono inconferenti ed irrilevanti” con riguardo alla legittimità della dichiarazione di scioglimento di una società.

Diversamente è compito dell’Assemblea adottare eventuali provvedimenti volti ad eliminare la causa di scioglimento individuata e a proseguire l’attività della società, quando ciò è possibile.

Sicché, una eventuale contestazione circa la insussistenza dei presupposti dello scioglimento della società non può che avere ad oggetto la correttezza dell’operato dell’organo amministrativo ed il merito dell’accertamento stesso. 

Sul punto copiosa giurisprudenza si è pronunciata su ciascuno dei motivi indicati dall’art. 2484 c.c. delineandone i rispettivi presupposti.

La controversia in commento riguarda, in particolare, il frequente caso della rilevata inattività e impossibilità di funzionamento dell’assemblea di cui al n. 3 dell’art. 2484 comma 1 c.c.. 

Nella specie il giudice ha ritenuto corretto l’operato dell’amministratore in quanto ha constatato che l’assemblea era stata convocata in ben tre volte per la nomina del nuovo amministratore e per l’approvazione del bilancio e in ognuna di tali occasioni non era stata in grado di deliberare per mancanza del quorum necessario, essendosi sempre presentato uno solo dei soci rappresentante il 50% del capitale sociale. 

Da tale circostanza è stato dunque ritenuta accertata ai fini dello scioglimento la situazione di impasse dovuta al dissidio tra i soci ed integrata la causa di scioglimento.

Infine il Giudice adito ha osservato che “Resta poi salva la facoltà della società, essendo nella disponibilità dei soci le varie cause di scioglimento, di eliminare la causa di scioglimento e del nuovo amministratore, se stabilizzato, di vagliare diversamente la nuova situazione societaria chiedendo al Conservatore del Registro delle Imprese l’aggiornamento dello stato della società”.

Sicché, in caso di mutata situazione in cui sia venuta meno la relativa causa, anche dopo l’avvio della procedura di liquidazione della società può venir meno lo stato di scioglimento, all’accertarsi del quale può seguire il superamento della precedente iscrizione disposta ex art. 2485 c.c.

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