È quanto emerge da una recente sentenza del TAR Lazio relativa a una vertenza seguita dal nostro Studio.

La ricorrente era stata esclusa dalla graduatoria ERP esclusivamente perché risultava occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il TAR ha però accertato che l’Amministrazione si era limitata a considerare l’occupazione come automaticamente ostativa, senza verificare la possibile applicazione della deroga prevista dall’art. 22, comma 152, della legge regionale Lazio n. 1/2020.

La norma consente infatti, in presenza di determinate condizioni e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, anche a nuclei che abbiano occupato un alloggio ERP di partecipare alle ordinarie procedure di assegnazione, prevedendo che la loro posizione venga concretamente valutata nell’ambito della graduatoria.

Il punto centrale della decisione è dunque l’obbligo dell’Amministrazione di svolgere una vera istruttoria: occorre verificare quando sia iniziata l’occupazione, se ricadano i presupposti temporali previsti dalla disciplina derogatoria e quale posizione il richiedente possa conseguire in graduatoria. Non è sufficiente richiamare, in maniera automatica, la mera condizione di occupante.

Accogliendo il ricorso del nostro Studio, il TAR Lazio ha quindi annullato, per difetto di istruttoria e di motivazione, sia il provvedimento di esclusione sia, nella parte corrispondente, la graduatoria ERP.

Una decisione significativa perché ribadisce che, anche in una materia delicata come quella delle occupazioni, l’accesso all’edilizia residenziale pubblica deve essere deciso attraverso l’applicazione concreta della legge e non mediante automatismi amministrativi.