Usucapibilità di bene che si assume essere ascrivibile al Patrimonio indisponibile. 

  • Home
  • beni comuni
  • Usucapibilità di bene che si assume essere ascrivibile al Patrimonio indisponibile. 
Studio legale civilista Roma

Cass. Civ. 26.11.2020 n. 26990

La vicenda in questione riguarda l’usucapione di un fondo agricolo che l’amministrazione riteneva rientrasse nel patrimonio indisponibile.

I fatti hanno origine  quando la società Mostra d’Oltremare porta in giudizio due fratelli, adducendo la loro occupazione abusiva del terreno di sua proprietà e chiedendone conseguentemente il rilascio dello stesso e la condanna al risarcimento del danno.

I due fratelli si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e l’accertamento dell’intervenuta usucapione del terreno.

Il Tribunale di Napoli dava ragione ad i due fratelli e riconosceva maturata l’usucapione ventennale e che, di conseguenza, i due fratelli erano divenuti proprietari del fondo.

La difesa della società attrice si basava essenzialmente sulla circostanza che il fondo non sarebbe stato usucapibile perché appartenente al patrimonio indisponibile.

Il Tribunale rigettava l’eccezione statuendo che il fondo non rientrava tra i beni indisponibili perché, per classificarlo come tale, sarebbero dovuti sussistere due requisiti: un atto amministrativo che lo destinava a pubblico servizio e l’effettiva destinazione dello stesso bene al pubblico servizio.

Veniva proposto appello avverso detta Sentenza, che la Corte di Appello di Napoli rigettava, per le medesime ragioni del  giudice di prime cure.

La Mostra d’Oltremare S.p.A. non si dava per vinta e proponeva ricorso per Cassazione.

Anche tale atto impugnatorio subiva la sorte del precedente e veniva rigettato.

I Supremi Giudici statuivano, come da consolidata giurisprudenza che: “L’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico,  ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tal fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all’adozione dell’atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l’utilizzazione in concreto del bene ai fini della pubblica utilità (Cass. Civ. sez. 2, 16.12.2009, n. 26402; Cass. civ. Sez. U., 3.12.2010, n. 24563)”.

Nella vicenda in esame la società ricorrente non aveva provato né l’esistenza di un atto amministrativo, finalizzato a destinare il bene ad uso pubblico né l’utilizzo per fini di pubblica utilità.

Ragione per la quale i Supremi giudici respingeva il ricorso proposto dalla società.

Studio legale Libutti Trotta

Studio legale civilista Roma

Il nostro impegno per i tuoi diritti

La Costituzione italiana costituisce la fonte primaria del nostro ordinamento.

La Mission dello Studio Legale Libutti Trotta è anzitutto quella di combattere al fianco del cittadino per riportare al centro della tutela giurisdizionale i diritti dell’Uomo.

Il nostro studio offre servizi legali riferiti al diritto civile e alla contrattualistica, mantenendo un approccio pragmatico e quando possibile di prevenzione del contenzioso. Affianchiamo gli operatori anche nella gestione quotidiana, operativa e strategica per lo sviluppo di un business sostenibile.

Comprendere la normativa nei settori innovativi, come quello della cannabis. Guarda i video e i nostri articoli e scopri come possiamo assisterti.


Richiedi una consulenza

Articolo precedente