La coltivazione in forma domestica di stupefacenti per uso personale, alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

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L’informazione provvisoria n.27 del 19 Dicembre 2019 offre degli spunti che vale la pena affrontare al fine di fare chiarezza sulla materia.

È noto che la questione relativa alla possibilità di coltivare piante (dalle quali sia possibile estrarre sostanze stupefacenti) per uso personale e non per fini di spaccioha interessato, a più riprese la Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 10.7.2008, n. 28605; di recente Cass., 27.12.2019, n. 52037) e quella costituzionale (Corte Cost. 23.12.1994 n. 443; Corte Cost. 24.7.1995, n. 360) le quali avevano avuto occasione di pronunciarsi affermando, sostanzialmente, il divieto di coltivazione di cannabis, la cui inosservanza era perseguibile penalmente e indipendentemente dal quantitativo di piantine e del principio attivo.

La ragione di ciò è rintracciabile nella circostanza che la coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti è ritenuta idonea a minacciare il bene della salute dei singoli per il solo fatto di essere idoneo ad aumentare, anche solo in via potenziale, le opportunità di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel quadro sin qui delineato occorre aggiungere quanto insito nel principio di offensività in concreto, per effetto del quale non vi può essere reato senza offesa a un bene giuridico. Di conseguenza, spetterà al giudice verificare l’offensività in concreto della condotta riferita all’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante.

L’informazione provvisoria in esame testualmente recita: “Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

Da ciò si dedurrebbe che (ricordiamo sempre che siamo in attesa della pubblicazione delle motivazioni della Sentenza): una coltivazione “rudimentale” ed un esiguo numero di piantine, non hanno un potenziale criminale di per sé e, pertanto, non rappresenta condotta contra legem.

La valutazione spetterà sempre al Giudice del caso, che dovrà tener conto di altri elementi, quali ad esempio la presenza di bilancini di precisione ed involucri di cellophane nell’abitazione, i quali potrebbero essere utili ad indicare la presenza di un’attività di spaccio.

Sintetizzando, si può affermare che l’attività di coltivazione resta una condotta penalmente rilevante (art. 73 D.P.R. 309/90) la cui punibilità risulta esclusa (con una valutazione che il Giudice effettuerà caso per caso) nei soli casi in cui sussistono i c.d. elementi sintomatici della destinazione ad uso personale.

Tuttavia, nonostante questa importante Pronuncia, siamo ben lontani da un riconoscimento dell’uso personale di sostanze stupefacenti nel senso di una libertà inviolabile della sfera personale.

Occorre a questo punto chiedersi se è preferibile per lo Stato permettere la coltivazione di cannabis per uso STERTTAMENTE personale (ricordiamo che la detenzione personale non costituisce un illecito penale ma amministrativo), che darebbe anche un aiuto allo Stato stesso, il quale non dovrebbe utilizzare uomini e mezzi per il contrasto allo spaccio di droga.

La risposta è data dalle decisioni politiche che il Governo intende adottare.

di seguito il link dell’articolo completo su Le Cannabiste

    https://lecannabiste.it/cannabis-e-autoproduzione-il-punto-con-lavvocato-libutti/

Avv. Giuseppe LIBUTTI