Il Tribunale di Roma si (ri) pronuncia sulla riacquisizione in autotutela- deliberazione n. 140/2015

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delibera 140/2015

Tribunale di Roma Sent. n. 23739/2019

Il Tribunale di Roma torna ad occuparsi della deliberazione n. 140/2015 di Roma Capitale e della conseguente riacquisizione in autotutela del patrimonio di sua proprietà. 

Andando per gradi.

La Giunta Marino nel 2015 approva la su menzionata deliberazione che si poneva come obiettivo di riordinare il patrimonio immobiliare di ROMA CAPITALE.

Come mezzo al fine sono state inviate oltre 500 determinazioni dirigenziali di riacquisizioni in autotutela di immobili di proprietà capitolina.

Si sono succedute poi due amministrazioni, una commissariale con a capo il Prefetto Tronca ed una politica tutt’ora alla guida della città, ovvero l’amministrazione RAGGI.

Ad oggi, a distanza di 4 anni dalla delibera della Giunta Marino, ancora non è stato emanato il regolamento attuativo della stessa e le associazioni interessate vivono nel clima di più totale incertezza.

Dove non è arrivata la politica, però, è arrivata “la giustizia”.

La lunghezza dei tempi del Tribunali è nota, forse quella della politica non lo è abbastanza.

Nel caso di specie l’associazione DE LA SERNA è stata notificata del provvedimento di riacquisizione in autotutela che rende possibile lo sgombero dei locali da parte dell’amministrazione.

In un primo momento i ricorrenti si sono rivolti al TAR LAZIO per far valere le proprie ragioni. Successivamente, sulla base delle pronunce dello stesso Tribunale amministrativo che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, i ricorrenti hanno deciso di rivolgersi al Giudice ordinario.

La domanda avanzata è stata quella di dichiarare illegittima la riacquisizione in autotutela per carenza assoluta di potere.

Il Tribunale adìto ha accolto in pieno la tesi sostenuta dall’associazione DE LA SERNA.

In via preliminare si è pronunciato statuendo la giurisdizione del Giudice ordinario sulla vicenda in essere.

Nel merito ha statuito l’illegittimità della riacquisizione in autotutela del bene in questione ed ha condannato la resistente al pagamento delle spese di lite.

Giuseppe LIBUTTI