Il Giudice Ordinario decide sulla riacquisizione in autotutela

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Corte di Appello di Roma 3310 del 2022

Il caso

Una Onlus ricorreva ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. contro la riacquisizione in autotutela del bene concessole in locazione e/o concessione.

L’associazione in questione eccepiva la nullità assoluta dell’ordinanza di riacquisizione per essere l’amministrazione pubblica priva del necessario potere.  

Il giudice di prime cure dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo che la causa dovesse essere proposta dinanzi al Giudice amministrativo.

La ricorrente, anche alla luce degli innumerevoli precedenti, impugnava detta decisione presso la Corte di Appello, ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte di appello si pronunciava accogliendo l’appello proposto dall’associazione e condannava l’amministrazione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte di appello si uniformava al consolidato principio di diritto e statuiva: “difettando il doppio requisito soggettivo e oggettivo della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (ovvero l’atto amministrativo dal quale risulti la specifica volontà dell’ente di destinare il bene a un pubblico servizio e l’effettiva destinazione del bene al pubblico servizio)- la controversia relativa all’accertamento del (contestato) diritto dell’ente alla restituzione dell’immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avente ad oggetto un rapporto riconducibile a quello locatizio” (Cass Ord. 21991/2020).

L’associazione ricorrente ha visto, quindi, accogliere la propria difesa e potrà riassumere il giudizio dinanzi al giudice di primo grado correttamente individuato sin dal primo atto difensivo.