Il giudice civile è il giudice competente a valutare la legittimità della riacquisizione in autotutela: ecco i casi

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Sono ormai trascorsi sette anni da quando il nostro studio ha impugnato le riacquisizioni in autotutela disposte da Roma Capitale per effetto della delibera 140 del 2015 ed ha pubblico anche articoli di dottrina al riguardohttps://www.dirittiregionali.it/2020/05/16/per-una-corretta-applicazione-della-deliberazione-n-140-del-30-aprile-2015-di-roma-capitale-recante-linee-guida-per-il-riordino-in-corso-del-patrimonio-indisponibile-in-concessione/https://www.giurcost.org/contents/media/posts/21978/dellacroce.pdf

Fin dal primo momento, infatti, abbiamo individuato che, per uniforme giurisprudenza, a giudicare delle riacquisizioni è il giudice ordinario (cfr. Trib. Roma, Sez. II, Ord. 54321/2016; Sent. Trib. Roma, sez. II, n. 23739/2019; Trib. Roma, Sez. II, Ord. 4121/20; Trib. Roma, Sez. II, n. 21306/21; Tar Lazio Roma sez. Seconda, 4.5.2017, n. 5268 del 2017).

E’ utile chiarire che, in alcun modo l’attività svolta all’interno dei locali, da sola è idonea a giustificare il radicamento della giurisdizione amministrativa.

Vero è il contrario semmai e cioè che l’amministrazione pubblica ha (aveva) il dovere di consegnare i locali in condizioni tali da permettere il perseguimento di un interesse pubblico.

Nelle situazioni menzionate, invece, è stato accertato che l’immobile era stato consegnato in pessimo stato di conservazione, ragione per la quale la pubblica amministrazione non ha potuto avvalersi dello strumento dell’autotutela.

La questione ormai arcinota si sta riproponendo in questi giorni in cui il Tar Lazio Roma sta dichiarando il difetto di giurisdizione sulle riacquisizioni in autotutela conseguenti all’emanazione della delibera 140 del 2015, anche con condanna alle spese dei ricorrenti.

Al riguardo si chiarisce che è possibile riassumere nel termine di 3 mesi dalla pronuncia del Tar la causa presso il Giudice civile, il quale, alla luce dei precedenti inerenti la medesima questione, sarà chiamato ad accertare e dichiarare l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione pubblica, come da precedenti ottenuti dal nostro studio.