FISCO: Principio di cassa per i piccoli

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TRATTO DA: ITALIA OGGI

LEGGE DI BILANCIO/ Il regime sarà naturale dal 1° gennaio: opzione per rinunciare
Principio di cassa per i piccoli
Pagamento e incasso alla registrazione della fattura

Dal 2017, nell’ottica di agevolare le imprese minori, i soggetti in contabilità semplificata potranno applicare, in luogo del principio della competenza economica, il cosiddetto «principio di cassa» per la determinazione del reddito imponibile. Vale a dire, dovranno tener conto delle fatture incassate e di quelle pagate nell’anno, beneficiando della cancellazione di una serie di scritture di assestamento (per esempio ratei e risconti delle polizze assicurative).
Il regime di cassa, al fine di essere ulteriormente semplificato, può essere derogato parzialmente potendo considerare la data di registrazione delle fatture come data di incasso e/o di pagamento. Questo il nuovo regime, destinato alle imprese minori, contenute nella bozza della legge di bilancio per il 2017 e teso a semplificare la vita dei contribuenti più piccoli.
Il legislatore interviene sull’articolo 66, del dpr 917/1986 (Tuir), sostituendo interamente il comma 1 e prevedendo che il reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società personali, nonché dei soggetti a essi equiparati, è determinato per semplice contrapposizione dei ricavi e proventi «incassati» nel periodo d’imposta e delle spese e degli oneri «sostenuti» nel medesimo periodo d’imposta, presumibilmente integrati da altri costi (ammortamenti, trattamento di fine rapporto e quant’altro).
A tale differenza si aggiungono altri valori, come quello normale dei beni utilizzati personalmente o fuori del regime d’impresa, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e i redditi fondiari dei cosiddetti immobili patrimonio e si sottraggono minusvalenze e sopravvenienze passive, nonché le rimanenze finali che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile nell’esercizio precedente.
Innanzitutto, si ricorda che sono ammessi alla contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18, dpr 600/1973, i soggetti (imprese individuali, snc, sas e soggetti equiparati) che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi non superiori a 400 mila euro, per le imprese che effettuano prestazioni di servizi, e 700 mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività, tenendo conto del criterio della prevalenza, in presenza di imprese che eseguono contemporaneamente prestazioni di servizio e altre attività, e del ragguaglio ad anno in caso di inizio attività. Il regime sarà «naturale» e potrà essere applicato a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, in deroga alle regole attuali di determinazione del reddito d’impresa (per competenza), in assimilazione a quanto già previsto per gli esercenti arti e professioni che, peraltro, applicano da sempre il regime di cassa, senza alcun limite di fatturato, ma con la tenuta del registro incassi e pagamenti.
Su tale ultimo punto, la relazione illustrativa evidenzia l’ulteriore semplificazione prevista dal legislatore con la quale viene disposta l’instaurazione di un registro incassi e pagamenti esclusivamente per i soggetti che non eseguono operazioni soggette a registrazione Iva (limitati regimi speciali), mentre per i soggetti che sono obbligati alla registrazione delle fatture, per opzione, è prevista una deroga, definita «parziale», attraverso la quale si devono intendere incassati e pagati i documenti (fatture di acquisto e vendita) alla data in cui il contribuente esegue la registrazione.
Di fatto si tratta di una finzione giuridica attraverso la quale se la fattura è registrata oggi, nella medesima data, per effetto dell’opzione eseguita, è considerata pagata; tale situazione, se estremizzata, potrebbe comportare un possibile aggiotaggio reddituale, vista la possibilità che, perlomeno per le fatture di acquisto a ridosso della chiusura dell’anno, in presenza di un reddito imponibile troppo basso, potrebbero essere registrate nel periodo d’imposta successivo, al fine di incrementare il reddito tassabile.
Per necessario coordinamento, è stato modificato anche il comma 3, del citato art. 66 del Tuir, con l’inevitabile soppressione della possibilità per tali soggetti semplificati, di dedurre costi riferibili a contratti da cui derivano corrispettivi periodici, di ammontare non superiore a mille euro e di competenza di due periodi d’imposta, nel periodo d’imposta in cui è stato ricevuto il documento probatorio (fattura), anziché a quello di maturazione.
Infine, il legislatore introduce anche una consistente modifica alla disciplina inerente il tributo regionale per eccellenza (Irap), stabilendo che per le imprese in contabilità semplificata, il valore della produzione netta, di cui al comma 1, dell’art. 5-bis, dlgs 446/1997, è determinata con i criteri indicati dal novellato art. 66 del Tuir ovvero tenendo conto, anche in tal caso, del «principio di cassa».

SCRITTO DA: Fabrizio G. Poggiani