Consiglio di Stato: Sentenza sfratti

studio legale libutti trotta

Con. Stato 16.3.2022, n. 1879/2022

Recentemente il Consiglio di Stato è intervenuto sul tema della graduazione degli sfratti, statuendo il seguente principio di diritto: “Alla luce del dettato normativo, si deve ritenere che lo sgombero di un immobile occupato abusivamente afferisce ad un articolato procedimento cui partecipa una pluralità di uffici della pubblica amministrazione, statale, regionale e comunale, per delineare le iniziative ed effettuare gli interventi che si rendono necessari al fine di consentire da una parte lo sgombero possa avere esecuzione nel rispetto delle condizioni che garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblica, dall’altra che siano tutelati i diritti primari delle persone e dei nuclei familiari occupanti abusivi che versano in situazione di accertata fragilità. 

Nel quadro della procedimentalizzazione dell’attuazione dei provvedimenti di sgombero, è fatto obbligo al prefetto di curare il contemperamento dei contrapposti interessi pubblici e privati, perché vi sia comunque la tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale.”


I Giudici di Palazzo Spada sono chiamati a pronunciarsi sull’appello promosso da Roma Capitale in relazione al ricorso proposto da una società per azioni che lamentava il mancato sgombero degli occupanti da parte dell’amministrazione pubblica di un immobile di sua proprietà.


Il Tar dava in primo grado ragione alla società per azioni, Sentenza poi ribaltata dai Giudici del Consiglio di Stato.


I giudici di Appello redigono, in modo chiaro, una sorta di linee guida da seguire nei
procedimenti di sgombero.


La particolarità della materia deriva dal fatto che lo sgombero di persone da un immobile non può prescindere dal contemperare determinati interessi, quali la tutela dei diritti primari del cittadino, la tutela della sicurezza e l’ordine pubblico e l’interesse del privato.


Di conseguenza, sono coinvolti in detta operazione di sgombero una serie di
amministrazioni pubbliche quali la Prefettura, la Regione e Roma Capitale, che devono attivarsi per la tutela dei nuclei familiari che subiranno lo sgombero.
I Giudici del Consiglio di Stato concludono statuendo che “…alla luce del vigente quadro normativo, il Prefetto di Roma non può dare esecuzione allo sgombero in assenza di contestuali concrete azioni di tutela delle fragilità economico sociali degli occupanti abusivi, alla cui realizzazione sono chiamate la Regione Lazio e Roma Capitale, e si deve attenere agli atti di programmazione”.


Definitivamente concludono i Giudici che non sussiste l’obbligo dell’amministrazione a procedere allo sgombero dell’immobile occupato senza valutazione dei su menzionati interessi.
La Sentenza in oggetto è di particolare importanza perché ad avviso di chi scrive
rappresenta uno spartiacque rispetto al passato in tema di esecuzione degli sgomberi delle “occupazioni abitative” .
Sussiste, però, una questione da non sottovalutare, ovvero che i diritti fondamentali
devono potere essere goduti da tutti i cittadini e non solo dalle c.d. fragilità che, tra l’altro, costituiscono una categoria non definita, ragione per la quale dovranno essere assicurati a tutti e non solo ai “fragili”.

 

Studio legale Libutti Trotta

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