Cassazione Civile Sez. VI-1, Ord., n. 19696 del 2019 Mantenimento del figlio maggiorenne

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Il Supremo collegio ha specificato il soggetto al quale corre l’onere di dimostrare la raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne, individuando dei criteri sui quali i Giudici di merito devono fondare le proprie decisioni.

Fatto  

Il marito ha agito in giudizio chiedendo la revoca dell’obbligo al mantenimento dei due figli maggiorenni, divenuti a suo dire autosufficienti, e dell’assegnazione della casa familiare, dove, tra l’altro, la ex moglie svolgeva l’attività di parrucchiera.

La moglie si opponeva asserendo che uno dei due figli aveva subito una drastica riduzione degli introiti lavorativi e l’altro effettuava solo lavori part-time.

Il Giudice di prime cure accoglieva le istanze del marito, revocando sia l’obbligo di mantenimento che l’assegnazione della casa. Sentenza riformata, però, in grado di appello, poiché a detta del collegio giudicante il marito non aveva adeguatamente dimostrato il raggiungimento di una condizione di autosufficienza da parte dei figli, né la loro responsabilità nel non raggiungimento della stessa.

Diritto 

La Suprema Corte ha accolto le ragioni dell’ex marito statuendo che tra gli elementi che rendo presumibile il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei figli vi sono: il raggiungimento di un’adeguata competenza professionale e tecnica e l’esistenza di un mercato lavorativo di riferimento.

La prova contraria grava sul figlio maggiorenne che deve dimostrare che il mancato percepimento di una remunerazione idonea alla propria capacità lavorativa non dipende da fattori ad esso imputabili.

Inoltre, l’ingresso effettivo nel mondo del lavoro con il percepimento di una retribuzione comporta la fine dell’obbligo del mantenimento; la successiva perdita del lavoro non comporterà la reviviscenza dell’obbligo al mantenimento da parte del genitore.

Nel caso di specie, dunque, il ricorso per Cassazione veniva accolto.

Giuseppe LIBUTTI

      Avvocato in Roma