AVVOCATI: Liti familiari, poche certezze per la negoziazione assistita

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ITALIA OGGI SETTE

Il quadro emerge dalle risposte al questionario Oua inviato ad avvocati e procure
Liti familiari, poche certezze per la negoziazione assistita

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Lun.19 – La negoziazione assistita in materia di famiglia è un flop. Indagini fiscali da parte delle procure per stabilire la congruità dell’assegno per i minori nonostante gli accordi già verificati e certificati dagli avvocati, applicazione delle regole a macchia di leopardo sul territorio, dalla documentazione da allegare in fase di trasmissione dell’accordo alla procura, al momento dal quale far partire i termini per l’invio dell’accordo all’ufficio di stato civile, alla possibilità di ascolto del minore. Ognuno fa a modo suo. Con il rischio sanzioni per gli avvocati e invalidità dell’accordo qualora venga impugnato. È il quadro che emerge dal questionario che l’Organismo unitario dell’avvocatura ha inviato ad avvocati e procure sulla negoziazione assistita in materia familiare. E, dai primi dati parziali, con 195 avvocati e 30 procure rispondenti sulle 139 interpellate, si evince come quasi nessuna prassi sia uniforme sul territorio. Vediamo perché.
Le indagini fiscali. Oltre 30 avvocati hanno risposto positivamente alla domanda se vengano effettuate, da parte del pm, indagini fiscali sui redditi dei coniugi, ai fini della verifica della congruità dell’assegno di mantenimento in favore dei figli. Con effetti sulle statuizioni economiche, effetti fiscali, anche attraverso delega alla Guardia di finanza o con modifica dei provvedimenti già certificati dagli avvocati. In 48 hanno risposto di no. Mentre una procura ha risposto positivamente, 27 di no e quattro non si sono espresse. Il problema, secondo l’Oua, è che trattandosi di accordi certificati da pubblici ufficiali, il pm non dovrebbe poter mettere in dubbio che quanto verificato in sede di negoziazione non corrisponda al vero. Ne va della convenienza dell’utilizzo dello strumento della negoziazione e del ruolo chiave degli avvocati all’interno dell’accordo.
Gli altri dati. Per la maggior parte degli avvocati rispondenti (75%), il legale deve far precedere l’accordo di negoziazione dall’invito a stipulare la convenzione di negoziazione, mentre il 24,4% ritiene di no, nonostante la normativa dica il contrario. Spaccato il dato per le procure: in 17 lo ritengono necessario e in 13 no.
Uniformità di giudizio (90,4%) sul fatto che non sia necessario alcun versamento alla procura per l’ottenimento del nulla osta. Gli avvocati e le procure si dividono, poi, sulla necessità di compilazione di una nota di deposito e di un originale dell’accordo da depositare in procura. Così come il 60% dei rispondenti dichiara che nessuno verifica l’appartenenza o meno degli avvocati protagonisti dell’accordo di negoziazione allo stesso studio legale, che sarebbe vietata dal codice deontologico. Su questo punto, anche alle procure non è chiaro se la questione sia solo deontologica o comporti la nullità dell’atto.
Altra questione è il rilievo, da parte della procura, del mancato rispetto del termine di dieci giorni per la trasmissione dell’accordo: per la metà degli avvocati e delle procure viene rilevato, per l’altra metà no.
Inoltre, per il 54,1% degli avvocati il pm può convocare le parti e disporre anche udienze con le parti, possibilità che non sarebbe prevista dalla normativa. Per il 53%, poi, il pm può disporre l’ascolto del minore, un punto che secondo l’Oua va chiarito perché in sede di separazione consensuale non si dovrebbe procedere all’ascolto, dato che dovrebbe far fede quanto dichiarato dai genitori. Tra le procure, in sei hanno risposto di poter disporre l’ascolto del minore.
Altro punto controverso riguarda la decorrenza del termine per la trasmissione dell’accordo all’ufficio di stato civile. Per il 60,5% decorre dalla data della comunicazione, per il 22,8 dalla data del nullaosta e per il 16,7% dal ritiro delle copie. Il problema, in questo caso, è che se la modalità di conteggio si rivelasse errata l’avvocato può incorrere in gravi sanzioni. In caso di mancato rilascio del nulla osta, inoltre, per la maggior parte la procura trasmette il fascicolo al tribunale, mentre per il 18,1% avvisa gli avvocati. Secondo circa il 60% degli avvocati rispondenti il presidente del tribunale convoca le parti: per il 32,2 l’udienza è tenuta da un giudice delegato e per il 7,2 esamina l’accordo senza alcuna convocazione.
A macchia di leopardo anche il comportamento del presidente del tribunale: suggerisce ai coniugi le modifiche dell’accordo che ritiene opportune e, se recepite, lo autorizza (38,5), trasmette alla procura per l’autorizzazione (23,6%), valuta l’accordo e quindi lo autorizza (18,9%) o lo trasmette alla procura con le proprie osservazioni (8,1%).

scritto da: Gabriele Ventura