La riforma del processo amministrativo stabilisce che dagli atti difensivi deve essere bandita ogni inutile verbosità. In tale direzione viene fissato un numero massimo di pagine. Sforato tale numero è pericoloso per la difesa, perché il giudice è autorizzato a non leggere le ulteriori pagine.
La norma è palesemente illegittima ed incostituzionale. È il giudice, senza la fissazione di alcuni criteri di ragionevolezza, a distinguere il superfluo dal non superfluo ed a censurare l’atto difensivo con la sanzione assurda di non leggere parte dell’atto che ritiene non necessaria.
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